Esempio calcolo IMU
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riepiloga gli immobili inseriti in formato elenco/tabella
UNICA SESSIONE DI IMMISSIONE DATI
Dall'area login verrete indirizzati subito alla pagina del Calcolo IMU.
Partendo dalla SEZIONE I scegliamo il Comune;
La SEZIONE II E' FONDAMENTALE in particolare I DETTAGLI della CATEGORIAInseriamo i dati catastali dell'immobile e vediamo la Sezione III aggiornarsi dinamicamente.
In tema di Imu bisogna prestare particolare attenzione ai cosiddetti «importi minimi». Ciò in quanto, mentre per i tributi erariali l’importo minimo è fissato a 12 euro (art. 25 legge n. 289/2002), per i tributi locali gli enti possono anche abbassare l’asticella del versamento minimo al di sotto dei 12 euro (art. 1, c. 168, legge n. 296/2006). Va da sé che se un comune ha previsto, con apposita disposizione regolamentare, un importo minimo, ad esempio, di 6 euro, l’Imu (quota comune e quota Stato) dovrà comunque essere versata (3 al comune e 3 allo Stato). Naturalmente l’importo minimo deve essere confrontato con l’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non con riguardo al solo acconto
Ieri (25-5-2012) l'agenzia delle Entrate ha varato il nuovo modello F24 «semplificato», che dal 1° giugno sostituirà il vecchio modello «predeterminato».
Tale nuovo modello divrebbe servire ad «agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l'Imu».
Questo Il problema:
nell'ultima riga delle istruzioni, si spiega che lo spazio relativo alla rateazione andrà compilato «solo se l'Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni»
Il contribuente che sceglie di pagare l'acconto per l'abitazione principale a rate (una o due rate) deve oppure non deve indicare questa opzione?
Questa la risposta:
Il comunicato stampa del 24 maggio 2012 dell 'Agenzia delle Entrate chiarisce:
le deleghe di pagamento IMU F24 devono contenerer il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento dell acconto di giugno scrivendo nel modello 0101 o 0102 rispettivamente per l'acconto della prima o seconda rata. Questo riguarda solo l'acconto sulla abitazione principale e pertinenze.
Per quanto concerne i fabbricati rurali (abitativi e strumentali) ancora iscritti al catasto terreni, che dovranno essere trasferiti a quello urbano entro il 30 novembre 2012, il pagamento dell’imposta dovrà essere assolto in un’unica soluzione a dicembre 2012, successivamente all’aggiornamento catastale.
Il comma 8 dell'articolo 13 del Dl 201/2011 stabilisce che per i fabbricati strumentali rurali già iscritti nel catasto urbano l'Imu viene versata nella misura del 30% entro il 18 giugno (il 16 è sabato) e del 70% entro il 17 dicembre (il 16 è domenica).
IMU-Novità introdotta dall'art. 13 versione aggiornata, in vigore dal 29 aprile 2012.
La base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico o artistico è ridotta del 50%.
IMU-Novità introdotta dall'art. 13 versione aggiornata, in vigore dal 29 aprile 2012.
AI Comuni la facoltà di considerare come abitazione principale, l'immobile di cui sono proprietari o usufruttuari gli anziani oppure i disabili che risiedono in strutture di ricovero o sanitarie, purché l'alloggio non sia affittato e quindi concedendone i relativi benefici.
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