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Aggiornamento: 27-02, 2025
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Cornelio

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La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia- gennaio 2014

Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata.

Le novità più recenti sono state introdotte:

  • dal decreto legge n. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro)
  • dal decreto legge n. 63/2013, che ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013
  • dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.

 

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

La legge di stabilità 2014 ha inoltre prorogato:

1. la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure  antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.


Per questa detrazione sono state fissate le seguenti misure

  •  65%, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014
  • 50%, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare
l’importo di 96.000 euro.


2. la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili  oggetto di ristrutturazione.


Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

Proroga di ulteriori 12 mesi , con la Legge 28/2013 al Piano Casa della Sardegna

LEGGE REGIONALE 1° OTTOBRE 2013 Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni

[...]

Art. 1 - Proroga ed estensione di termini 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 22 (Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni), le parole “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “trentasei mesi”. 2. Il termine più favorevole di quarantotto mesi per la comunicazione di fine lavori, di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), e successive modifiche, si estende anche a tutte le richieste di titoli abilitativi già presentate, sin dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), e successive modifiche ed integrazioni, ed assentite. Art. 2 - Modifiche alle disposizioni in materia di sottotetti 1. Dopo il punto 1) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2011, che ha modificato l’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente: “1 bis) le parole “l’altezza media ponderale di” sono sostituite con le parole: “un’altezza media ponderale uguale o maggiore a”.”. Art. 3 - Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

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Detrazione fiscale 65%, testo definitivo del DL 63/2013 convertito in legge.

In sintesi:

viene introdotta al comma 1 dell’art. 15 del decreto la volontà del Governo (“nelle more”) di definire “misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi”.

Tradotto significa , che gli incentivi previsti dalla Detrazione 65% saranno strutturali, probabilmente a partire dal 1° gennaio 2014.

L’emendamento Realacci estende inoltre la copertura della Detrazione 65% anche agli interventi di adeguamento sismico degli edifici esistenti, fino a un tetto di spesa massimo di 96.000 euro, spalmati su 10 rate.

Allegata  legge di conversione alla Camera

Cdm approva il ddl semplificazioni. 2013

Palazzo Chigi, RomaTra le principali novità:

Edilizia si semplifica la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non costituiscono variazioni essenziali, assoggettandole alla scia. Ciò può avvenire a condizione della conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie e dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso in materia ambientale e paesaggistica, nonché di quelli previsti dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica.

Appalti
Si modifica il codice dei contratti pubblici, semplificando le procedure per agevolare la partecipazione alle gare da parte delle piccole e medie imprese. In particolare, si prevede che le stazioni appaltanti devono motivare le ragioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti; l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici vigilerà sul rispetto di tale adempimento. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, si riconosce alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di far ricorso a centrali di committenza, anche per l'affidamento dei contratti di concessione di lavori. Si prevede che, in caso di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario, gli enti finanziatori del progetto possono evitare la risoluzione designando una società che, in un termine non inferiore a 120 giorni, subentri nella concessione al posto del concessionario.

Niente successione se l'eredità è inferiore a 75.000 euro:  quando il valore dell'eredità non supera i 75.000 euro i beneficiari sono esonerati dalla dichiarazione se si tratta di coniuge o parenti in linea retta e se l'eredità non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Attualmente la soglia per l'esonero è fissata in 50 milioni di lire; - rimborso crediti d'imposta: si stabilisce che gli interessi sui rimborsi in conto fiscale siano erogati contestualmente al rimborso stesso senza che il contribuente debba presentare apposita istanza;

Privacy:
La norma sulla privacy assume particolare importanza, in quanto, al pari di quanto avviene in altri Paesi UE, viene stabilito che, ai fini del trattamento dei dati personali previsto dal Codice della privacy, qualsiasi imprenditore, anche individuale, è considerato e trattato come persona giuridica: quindi, escluso dal trattamento dei dati personali ivi previsto.

Ambiente:
Viene semplificata una serie di procedimenti nel pieno rispetto degli standard comunitari al fine di assicurarne l’accelerazione, fermi restando i livelli di tutela. Tra l’altro vengono affrontati i problemi della messa in sicurezza e della  bonifica con il duplice fine di difendere l’ambiente e recuperare aree, anche ai fini produttivi, e vengono semplificati alcuni passaggi burocratici dei procedimenti di VIA, di VAS e AIA

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Decreto del Fare- Edilizia le misure che riguardano gli immobili

Dopo il decreto 53/2013 sulla sospensione dell’IMU per la prima casa e il decreto legge 63/2013 sull’efficienza energetica in edilizia, il nuovo Decreto del Fare si annuncia ricco di misure che toccano il settore dell’edilizia, delle infrastrutture e di altri comparti come l’ambiente, il lavoro e i beni culturali.

Decreto del Fare e Sportello Unico per l’Edilizia

Lo Sportello Unico per l’Edilizia viene ridisegnato e, nei lavori preparatori del Decreto del Fare, si prevede che possa pronunciarsi anche per gli interventi edilizi di più modesta natura; quelli, per intendersi, che richiedono la comunicazione di inizio lavori e la SCIA.

Decreto del Fare e validità dei permessi di costruire

Nei lavori preparatori del Decreto del Fare l’idea di prorogare di almeno 2 anni i termini di validità dei permessi di costruire già rilasciati e che, complice la crisi nelle costruzioni, rischiano di decadere prima del completamento dei lavori. Inoltre, sempre sul tema dei permessi in edilizia.

Decreto del Fare e motivazione diniego concessione

Con il Decreto del Fare allo studio anche la sostituzione del meccanismo di silenzio diniego con quello del provvedimento espresso di rifiuto nei confronti di richieste di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire su immobili vincolati. La P. A. dovrà motivare con un provvedimento espresso un eventuale diniego alla concessione del permesso di costruire richiesto per interventi edilizi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Attualmente, infatti, la Soprintendenza può non agire e fare scattare così il c.d. “silenzio rifiuto” alla concessione del titolo edilizio.

 

Questo il testo integrale:

Bonus casa per il miglioramento dell'efficenza energetica

Bonus casa per il miglioramento dell'efficenza energetica

Gli sgravi fiscali per le riqualificazioni tese all'efficientamento energetico lo sgravio passa dal 55 al 65%, con una doppia proroga: un anno per condomini e sei mesi per famiglie e privati cittadini.

Bonus casa per ristrutturazioni: la percentuale di detrazione rimane al 50%

prorogato fino al 31 dicembre 2013

Bonuas Arredi

Chi ristrutturerà casa avrà un tetto aggiuntivo di 10mila euro (rispetto agli ordinari di 96mila euro) da spendere per l'acquisto di mobili relativi all'appartamento da ristrutturare. La somma di 10mila euro rappresenta "l'imponibile" complessivo sul quale si calcola la detrazione del 50%. In pratica, dunque, viene concesso uno sgravio massimo di 5.000 euro, da ripartire poi in dieci quote annuali.

Sono state escluse dal bonus le Pompe di calore

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Il decreto legge del 21 maggio 2013 n° 54 sancisce che per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta è sospeso

Vale la pena di ricordare che l’art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che “i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”. Si deve, inoltre, aggiungere che l’art. 1 del D. L. 21 maggio 2013, n. 54 stabilisce, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU dovuta per:

  •  l’abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9;
  •   le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;
  •   i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.

Fonte:

http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Imu/Speciale-Imu/index.htm

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Legge di stabilità: l'Imu e la Tares

Dal 2013 l'IMU avrà un'impronta più propriamente comunale, il gettito andrà interamente nelle casse comunali, questo per ciò che attiene alle abitazioni, mentre lo Stato manterrà quello sui capannoni e gli opifici. L'imposta sugli immobili sarà così municipale di nome e di fatto. Per i cittadini cambierà ben poco, se si eccettua la semplificazione di indicare un unico codice tributo e unico importo, il resto non modifica la sostanza. Il discorso è diverso per le imprese poiché allo 0,76% di prelievo statale i sindaci potranno aggiungere un altro 0,3 mentre oggi la variazione può essere effettuata sia in alto che in basso. Sempre dal 2013 arriverà una nuova tassa denominata TARES (imposta su rifiuti e servizi) che sostituirà Tarsu e Tia, ereditandone fino alla rifoma del catasto la base imponibile. Sembrano previsti aumenti rispetto alla vecchia tassa, ma i Comuni potranno differire la prima rata ad aprile.

IMU, problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli

In caso di errori commessi in fase di calcolo dell'IMU e relativo pagamento della rate, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che i contribuenti devono rivolgersi all’ente locale, ovvero al Comune. Perché, pur essendo prevista una quota del saldo IMU da versare allo Stato, l’ Imposta Municipale Propria resta un tributo comunale. Così jha chiarito il Ministero competente nella risoluzione n. 2/DF

(doc allegato per download)