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Aggiornamento: 27-02, 2025
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Antonio

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la bruciatura di residui vegetali agricoli non è più reato

Con il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, in vigore dal 25 giugno, si supera il rischio di contenziosi e divieti scaturiti da ultimo con la norma introdotta con il decreto legge 136/13, convertito nella legge 6 febbraio 2014, n. 6 (Terra dei fuochi) per contrastare il fenomeno della combustione illecita dei rifiuti.

 


 

in parola va infatti a modificare l’articolo 256-bis del decreto legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, prevedendo che tali disposizioni “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse

 

 

8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;
b) all’articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"; ;
b-bis) all’articolo 183, comma 1, lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati";
b-ter) dopo l’articolo 184-ter è inserito il seguente:
"Art. 184-quater. – (Utilizzo dei materiali di dragaggio)..." (omissis)
b-quater) all’articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: “Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione” sono soppresse;
b-quinquies) all’articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L’elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all’emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione";
b-sexies) all’articolo 256-bis, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato".

 

 

Riforma del catasto, scompaiono immobili di lusso e popolari

Prime indicazioni sulla rivoluzione della riforma del catasto: gli immobili residenziali saranno riuniti sotto un'unica categoria

Arriva la rivoluzione del catasto: tutte le abitazioni in fabbricati residenziali saranno inserite in un'unica categoria. Scomparirà quindi la classificazione A/1, A/2, A/3 e tutti gli immobili considerati appartamenti saranno inseriti in "O/1".

NUOVA BASE IMPONIBILE ENTRO IL 2019.

Il campionamento degli immobili dovrà partire entro il primo luglio 2015, mentre entro metà 2018 dovranno essere messe a punto le funzioni statistiche. 

VALORE PATRIMONIALE PER DETERMINARE TASSE.

Cambia la base imponibile per le tasse sul mattone, passando dalla rendita catastale al valore patrimoniale, con l'obiettivo di «assicurare la sostanziale invarianza di gettito complessivo delle imposte erariali e locali (Imu, Tasi, e gli altri balzelli locali)». 

Entro il 1° luglio 2015 sarà completato il campionamento degli immobili. Da qui in avanti, la riforma prenderà cinque anni di lavoro, con lo step della prima metà del 2018, entro la quale verrà messo a punto l'algoritmo di calcolo. Il piano prevede che entro la fine del 2019 per circa cinque milioni di immobili verranno ricalcolati i valori e le rendite.  

  • Pubblicato in Catasto

nuove regole sul prestito vitalizio ipotecario: una forma di finanziamento per i proprietari di immobili over 60 anni

Le novità previste dal testo, che mette a disposizione dei cittadini una via alternativa per l'accesso alla liquidità. Il prestito vitalizio ipotecario, si presenta sicuramente come una possibilità concreta ed importante. Uno strumento che può sostenere in modo non indifferente quella larga fetta di pensionati che, pur avendo beni immobili, soffrono una carenza di liquidità a causa delle basse pensioni".

Ecco Come funziona.

La normativa prevede che gli over 60 in possesso di una casa possano richiedere a una banca o un intermediario finanziario l'accensione immediata di un finanziamento, che sia garantito con un'ipoteca dalla proprietà immobiliare di chi contrae il debito.

Una alternativa alla nuda proprietà

Rispetto a quanto avviene con la nuda proprietà, che ha finalità simili, chi accende il prestito con ipoteca non perde la proprietà e non è tenuto a lasciare la casa. Il prestito ipotecario non preclude così la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca. 

L’obiettivo del provvedimento è quello, di fatto, di smobilizzare il valore della proprietà fondiaria.

Gli eredi del beneficiario, nel caso il proprietario non decida di rimborsare anticipatamente il finanziamento, potranno decidere di estinguere il debito nei confronti dalla banca, oppure vendere l'immobile ipotecato o scegliere l'affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito.

L’attuale normativa
L'articolo unico del ddl modifica l’attuale articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge n. 203 del 2005, aggungendo i commi da 12-bis a 12-sexies. L’attuale comma 12 stabilisce che il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione, da parte di aziende ed istituti di credito e di intermediari finanziari regolamentati dal Testo unico bancario (Dlgs 385/1993) di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

 

Quì il testo in pubblicazione

Piano casa sardegna 2015-2016

Disposizioni Generali:
La Regione autonoma della Sardegna promuove, inoltre, la riqualificazione e il miglioramento della qualità architettonica ed abitativa, dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, la limitazione del consumo del suolo e la riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi esistenti nel territorio regionale
Questo è l' obiettivo della legge LEGGE REGIONALE 15 APRILE 2015 sull’edilizia abitativa approvata dal Consiglio regionale della Sardegna.
Riqualificare il patrimonio edilizio esistente, le aree dismesse e abbandonate in stato di degrado, attraverso bonus volumetrici per ristrutturazioni e interventi di efficientamento energetico.
quì una guida fonte edilportale.com

La ristrutturazione si fa senza permesso

Edilizia e appalti nel provedimento del Governo Renzi

Ristrutturazioni piu' facili niente lungagginie permessi per rifarsi la casa.

Si dovrebbero iniziare i lavori senza  presentare alcun progetto con una serie di interventi di semplificazione a cascata.

L'obiettivo e' quello di assimilare la manutenzione straordinaria a quella ordinaria , basta inviare una semplice comunicazione di inizio lavori a patto che non si modifichi la destinazione d'uso e che non comporti un aumento della unita' immobiliare.

Piu' che una modifica si tratta di una semplificazione e specificazione delle procedure anche nei confronti dei costrutturi, con apposite convenzioni coi Comuni, come gia' da qualche anno si va in questa direzione.

Convertita in Legge la Delega fiscale che riforma il Catasto, i mq sostituiscono i vani

Cosa cambierà.

Oggi le abitazioni sono valutate in vani: spazi che sono considerati tutti uguali e che variano da 7 a 23 metri quadrati. Il nuovo catasto, invece, dovrebbe considerare solo le superfici lorde esterne (compresi quindi i muri perimetrali) e quelle secondarie di pertinenza.

La rendita finale sarà determinata da una formula matematica che metterà in relazione tutte le caratteristiche, dal valore di mercato alla posizione. creando delle microzone all'interno delle città.

Si dovrà ottenere un algoritmo, ottenuto da una serie di coefficienti, come l'anno di costruzione, lo stato di manutenzione, la posizione ecc., che moltiplicato per i metri quadrati si otterrà il Valore Patrimoniale

Software per la compilazione delle volture catastali

Dl Fare, via libera alla Camera, ora è legge.

I CONTENUTI DEL DECRETO.

Il testo che contiene oltre 100 articoli, prevedono interventi in diversi settori.

Fra i quali in campo ediliizio:

Riduzioni e semplificazioni per chi costruisce. Per gli interventi di media e grande portata (demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma) non sarà più possibile utilizzare la Scia (il permesso 'light'), ma sarà necessario attendere, per l'inizio dei lavori, il rilascio del permesso di costruire (concesso dal comune). Quindi tutto rimane come prima dell'entrata in vigore del decreto. Restano, però, le altre semplificazioni: dalla proroga di due anni dei permessi rilasciati, alla parziale liberalizzazione dei parcheggi pertinenziali, al certificato di agibilità anche parziale, che consente ai costruttori di vendere appartamenti singoli in edifici.

In campo fiscale molto interessante anche il  730  per chi non ha un datore di lavoro.

disoccupati. Anche chi è disoccupato o è uscito da Cig o mobilità, ovvero ha perso un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, può presentare il 730 (nei Caf) e la scheda di destinazione del 5 e 8 per mille, e recuperare da subito gli eventuali crediti fiscali.

Per quest'anno le dichiarazioni possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013 ma "esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito". Poi la norma entrerà a regime dal 2014.