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Aggiornamento: 27-02, 2025
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Sanatoria Catastale

Sanatoria Catastale

(articolo 19)

Entro il 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati ma individuati secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 36, sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. In caso contrario,


l'Agenzia delle Entrate procederà d'ufficio con l'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010 agli immobili non regolarizzati di una rendita catastale "presunta", da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dal Comune.
Entro la medesima data, i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto, sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

Ultima modifica ilSabato, 21 Maggio 2011 20:45