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Aggiornamento: 21-12, 2023
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Articoli filtrati per data: Aprile 2015

Consiglio regionale della Sardegna ha varato la nuova Legge casa

L'iter della Nuova legge sulla casa 2015 che si compone di 32 articol anche se sostanzialmente solo pochi rappresentano il cuore, cioè quelli che prevedono incrementi volumetrici ei che modifica in parte Legge Regionale 23 ottobre 2009, n.4 questi ulitmi articoli apprpvati ieri dal Consiglio regionale: Capo II – Disposizioni per il trasferimento e il rinnovamento del patrimonio edilizio Articolo 27 – Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica Articolo 28 – Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione Capo III – Modifiche alle legge regionale n. 4 del 2009 e disciplina transitoria delle disposizioni di cui al Capo I Articolo 29 – Commissione Regionale per il Paesaggio e la Qualità Architettonica Articolo 30 – Disciplina Transitoria Titolo III – Abrogazioni e disposizioni finali Capo I – Abrogazioni e disposizioni finali Articolo 31 – Abrogazioni Articolo 32 – Disposizioni finali ed entrata in vigore In attesa della pubblicazione della legge sul Buras queste le novità salienti: SCIA' AL POSTO DELLA 'DIA' - Nasce la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che sostituisce la vecchia Dia (dichiarazione di inizio di attività); CASE IN CAMPAGNA - Per costruire una struttura residenziale nelle campagne: - si dovrà possedere una superficie minima di almeno tre ettari; - essere imprenditori agricoli o svolgere prevalente attività agricola per le persone giuridiche. INCREMENTI VOLUMETRICI - Saranno possibili sino al 31 dicembre 2016. Nei centri storici, zona urbanistica A, l'incremento volumetrico è del 20%, fino ad un massimo di 70 metri cubi. [...]nei comuni costieri, che non hanno adeguato il Puc al Ppr nelle zone residenziali e di espansione edilizia (B e C) si potranno realizzare opere per un massimo del 20% (fino a 90 metri cubi, cioè oltre 33 metri quadrati) SOTTOTETTI E SOPPALCHI - La legge favorisce anche il riuso e il recupero dei sottotetti esistenti DEMOLIZIONI e RICOSTRUZIONI - Per salvaguardare le aree di particolare valore paesaggistico o per mettere in sicurezza il territorio, la Legge casa prevede la demolizione e la ricostruzione degli edifici con un bonus volumetrico sino ad un massimo del 40% CASE A UN EURO - Nei centri storici e nelle zone residenziali gli immobili non utilizzati potranno essere ceduti al prezzo simbolico, anche un euro, dai proprietari alla Regione o agli enti locali Ampliamenti possibili in questi casi fino al 40%

Edilizia semplificata, modello unico per tutti i Comuni

Un modello unico in tutta Italia, semplificato, per la comunicazioni di inizio lavori (CIL) e uno per la comunicazione di inizio lavori asseverata, da utilizzare per quegli interventi “di edilizia libera” che non richiedono particolari autorizzazioni. Li hanno approvati in Conferenza unificata governo Regioni e Comuni, attuando così quanto previsto dal decreto “Sblocca Italia Un modello unico, standard, utilizzabile da tutti gli 8.000 comuni italiani per i piccoli interventi di edilzia che non comportano interventi strutturali su immobili ed edifici. Sulla via della ricercata semplificazione burocratica e della semplificazione dei rapporti tra enti locali e cittadini. La novità è stata illustrata ieri durante la la Conferenza unificata Stato-regioni che in anticipo ha approvato i modelli previsti dal decreto Sblocca Italia, nell'ambito l’attuazione dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017 predisposta dal governo Renzi. Cosa cambia? Ad esempio per aprire porte o spostare pareti dentro un appartamento non servirà più nessun nullaosta, occorrerà soltanto compilare il modello e farlo asseverare da un tecnico in materia.

Costruzioni nell’agro, lotto minimo di tre ettari

Seguiamo l'Iter della  Legge Regionale sulla casa in discussione in consiglio regionale, che oggi ha approvato l'articolo che riguarda le costruzioni nell'agro.

stabilendo un minimo di tre ettari per costruire la casa nelle aziende agricole

che da oggi dovranno essere di proprietà, altrimenti niente licenza per aprire il cantiere 

Difendere l'uso agricolo dei terreni

Giro di vite al consumo di suolo, per difendere l'uso agricolo dei terreni e orientare l'espansione edilizia sulle aree già urbanizzate attraverso interventi di riqualificazione e trasformazione urbana. È il principio guida che informa i 9 articoli del disegno di legge su «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» che oggi il consiglio dei ministri ha approvato.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato

Un principio che prevede - stando agli ultimi testi diffusi dal ministero delle Politiche agricole - una severa applicazione: blocco dell'espansione edilizia fino a che non verrà fissata (con decreto interministeriale) «la riduzione in termini quantitativi di consumo di suolo» finalizzata ad arrivare al consumo di suolo "zero" nel 2050.

Demolizione o conversione dell'esistente


La trasformazione urbana, con demolizione o conversione dell'esistente, diventa invece la priorità da preferire. L'attuazione della misura è affidata a un decreto del ministero delle Politiche agricole (d'intesa con Ambiente, Infrastrutture e Beni culturali) per fissare la «riduzione progressiva in termini quantitativi del consumo del suolo a livello nazionale». Decreto da adottare entro un anno (dall'entrata in vigore della norma).


Regioni e Comuni potranno dire la loro in una delibera da approvare

la bruciatura di residui vegetali agricoli non è più reato

Con il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, in vigore dal 25 giugno, si supera il rischio di contenziosi e divieti scaturiti da ultimo con la norma introdotta con il decreto legge 136/13, convertito nella legge 6 febbraio 2014, n. 6 (Terra dei fuochi) per contrastare il fenomeno della combustione illecita dei rifiuti.

 


 

in parola va infatti a modificare l’articolo 256-bis del decreto legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, prevedendo che tali disposizioni “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse

 

 

8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;
b) all’articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"; ;
b-bis) all’articolo 183, comma 1, lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati";
b-ter) dopo l’articolo 184-ter è inserito il seguente:
"Art. 184-quater. – (Utilizzo dei materiali di dragaggio)..." (omissis)
b-quater) all’articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: “Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione” sono soppresse;
b-quinquies) all’articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L’elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all’emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione";
b-sexies) all’articolo 256-bis, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato".

 

 

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