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Fonti rinnovabili

Impianti a fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione Viene rinviata all'1.1.2010 l'attuazione del comma 1-bis, art. 4, del D.P.R. 380/2001 introdotto dalla Finanziaria 2008, in base al quale nei regolamenti edilizi comunali deve essere prevista, ai fini del rilascio del permesso di costruire e per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che garantiscano una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 mq, la produzione energetica minima è di 5 kW. (New Legislazione Tecnica Editrice)

Ultima modifica ilSabato, 21 Maggio 2011 21:39
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