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CONFORMITA’ CATASTALE

Dal 1° luglio 2010 negli atti di compravendita e nei contratti di locazione è obbligatoria la CONFORMITA’ CATASTALE,

Che cosa significa? Significa che lo stato di fatto dell’immobile deve rispecchiare quanto indicato catastalmente in base all’art. 19 (rubricato “Aggiornamento del catasto”) del D.Lg. 78/2010.

In pratica si traduce nel fatto che quando dobbiamo vendere un appartamento dobbiamo fornire la planimetria catastale dell’immobile e di eventuali pertinenze annesse (ad es.: garage, cantine ecc..).

Allo stesso modo nel caso volessimo affittare un immobile siamo obbligati a fornire la visura catastale.

Tali documenti devono essere inoltre aggiornati ed ufficiali. Inoltre si dovrà verificare che il disegno della planimetria catastale dovrà essere fedele allo stato di fatto dell’appartamento, Nel caso in cui per esempio, nel corso degli anni, fossero state effettuate delle modifiche risultanti da ristrutturazione che abbiamo modificato l’impianto dell’immobile allora prima del rogito il venditore dovrà necessariamente aggiornare la planimetria catastale.

Ultima modifica ilGiovedì, 27 Agosto 2015 14:26
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